BREVETTI E DESIGN
Uno dei luoghi comuni che caratterizzano maggiormente la proprietà industriale è: è inutile depositare un brevetto o registrare un modello (design) perché “tanto basta che mi cambino un dettaglio e sono senza tutela”.
Anche in questo caso le cose non stanno così.
Prendiamo ad esempio il design, il codice della Proprietà Industriale, all’Art. 32. afferma che “un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.” Ed all’Art. 33. Afferma che “un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.
Come si evince chiaramente da questi due articoli, ci vuole molto più di un dettaglio per non beneficiare di alcuna tutela.
E sempre a proposito dei modelli, lo sai che sono tutelati, a determinate condizioni, anche i modelli non registrati entro i 3 anni dalla divulgazione per la prima volta al pubblico?